Pannelli fonoassorbenti ignifughi

Pannelli fonoassorbenti ignifughi - Mini-guide e tutorial by ACUSTICO® (*)

(*) Disclaimer: Considerato il vastissimo corpus legislativo relativo a leggi, decreti, norme e regolamenti, che a vario titolo trattano il tema della prevenzione incendi, si specifica che i contenuti che seguono presentano una forma ampiamente divulgativa e che a nessun titolo intendono avere alcun carattere di esaustività.
Valutata l’estrema importanza dell’argomento trattato, precisiamo che il testo si propone come un sintetico compendio delle basi esperienziali da noi sviluppate in anni di attività nel settore e non costituisce una trattazione formale e completa della materia. Per tali motivazioni i testi possono pertanto presentare omissioni ed eventuali errori ed imprecisioni, che vi invitiamo a segnalarci per un miglioramento dei contenuti.
Si invitano pertanto i lettori a maggiori approfondimenti bibliografici sul tema, consigliando ai fini progettuali e di intervento di richiedere sempre e per ogni specifico caso, il supporto professionale di tecnici specializzati ed abilitati ad operare nell’ambito delle tematiche trattate, evidenziando che le eventuali scelte progettuali e di installazione operate da parti terze a seguito della lettura del presente testo, non possono in alcun caso generare per Acustico/Spandre S.r.l., alcun vincolo od effetto.

Introduzione
In questa sintetica mini-guida abbiamo voluto aggregare le nostre esperienze e conoscenze sul tema della conformità ai fini delle normative antincendio, per la vasta gamma di prodotti e materiali che rientrano nella denominazione generale di pannelli acustici fonoassorbenti.
La necessità di realizzare e proporre questo approfondimento, nasce dal quotidiano confronto con tecnici, responsabili della sicurezza e progettisti, che a vario titolo si occupano di questi argomenti e con cui quotidianamente collaboriamo nelle valutazioni sul tema dell’antincendio, in relazione ai più variegati contesti di installazione.

 

Quadro generale
Bisogna innanzitutto evidenziare che la materia non è di trattazione semplicissima, in quanto come accade sostanzialmente in ogni ambito sulle normative tecniche, vi è una corposa sovrapposizione di leggi, decreti e normative sviluppate negli anni, in cui è difficoltoso districarsi trovando un filo conduttore, poiché il tutto presenta un carattere estremamente disaggregato.
Vi è poi un secondo aspetto non secondario legato al fatto che i pannelli fonoassorbenti, con installazione direttamente a vista, sono un prodotto di introduzione relativamente recente nell’ambito dell’architettura d’interni e non esistono pertanto ad oggi specifiche normative di settore o linee guida dedicate, che ne determinino la corretta prassi produttiva, né le modalità conformi d’uso rispetto alle molteplici applicazioni.
Nella consuetudine operativa si procede pertanto necessariamente assimilandoli ad altri prodotti d’uso corrente e similari quali i coibenti acustici, i controsoffitti, i tendaggi e gli elementi di arredo.
Ne consegue un approccio ampiamente variabile a seconda dei vari contesti di installazione in cui ci si trovi ad operare ed il tipo e grado di certificazione richiesta possono variare sensibilmente tra spazi pubblici, privati, collettivi, scolastici, sportivi, commerciali, industriali o ricreativi.
Questo aspetto è una diretta derivazione dei contenuti del Decreto Ministeriale 26/06/84 (Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi), dove gli allegati che prevedono l’elencazione dei materiali, non includono la denominazione “pannelli fonoassorbenti” ma solo un riferimento agli omologhi isolanti, comunemente intesi come elementi da intercapedine (Allegato A 2.1).
Anche analizzando i successivi Decreti del Ministero degli Interni 03/09/2001 e collegato Decreto 28/05/2002, che integrano il sopra citato Decreto del 1984, si ritrova una migliore definizione di alcuni aspetti relativi alla interpretazione del testo precedente, si delineano i campi di applicazione tecnici e vengono specificate le modalità di esecuzione delle prove sui materiali, ma non emergono ulteriori elementi utili a chiarire lo status dei pannelli fonoassorbenti.  
Questo aspetto ricade anche sulla marcatura CE dei pannelli fonoassorbenti che seguendo i medesimi criteri prevede pertanto allo stato attuale di poter marchiare il prodotto finalizzandolo a specifici usi e non come prodotto in sé.

 

Classe italiana (D.M. 26 giugno 1984) oppure Euroclasse (EN 13501-1:2009)?
Il primo aspetto da delineare è l’ambito legislativo a cui riferirsi nel valutare la conformità dei prodotti.
A tal proposito bisogna dire che è per noi ricorrente ricevere quesiti in merito a quale sia la normativa prevalente tra quella italiana e quella europea.
In questi casi a livello giurisprudenziale, la ratio prevede che anche in presenza di una classificazione europea, in Italia sia tuttora necessaria l'omologazione nazionale (e pertanto nel nostro caso la preventiva prova di classificazione al fuoco secondo il decreto del 1984), escludendo i prodotti per i quali esiste già una norma specifica di prodotto europea.
Questo aspetto non concorre in realtà ad apportare molta chiarezza al riguardo, in quanto anche a livello europeo non è ad oggi stata emanata una norma di prodotto armonizzata.
Vedremo in seguito che il Decreto Ministeriale 15/03/2005 ha stabilito le modalità per confrontare le due metodologie di classificazione, ma prima di ciò riportiamo una breve descrizione dei contenuti dei due ambiti legislativi, che può risultare utile per una comparazione.

 

D.M. 26 GIUGNO 1984
Il Decreto stabilisce norme, criteri e procedure per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi, introducendo la definizione stessa di Reazione al Fuoco (da non confondere con la Resistenza al Fuoco), intesa come il grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto e stabilendo che ai materiali vengano assegnate le Classi 0,1,2,3,4,5 con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione.

La normativa UNI 9177:2008 definisce tali Classi.

 

Classe Italiana

Definizione

0

Materiali incombustibili

1

Materiali combustibili non infiammabili

2

Materia combustibili difficilmente infiammabili

3

Materiali incombustibili ininfiammabili

4

Materiali combustibili facilmente infiammabili

5

Materiali combustibili estremamente infiammabili

Classificazione di reazione al fuoco Uni 9177

 

UNI EN 13501-1:2009
La norma europea UNI EN 13501-1 regolamenta la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti e degli elementi da costruzione.
La norma suddivide i vari materiali nelle cosiddette Euroclassi, secondo il criterio riportato nella tabella seguente.
La classificazione UNI EN 13501-1 prevede anche una classificazione per i fumi ed il gocciolamento. Ad esempio nella classe B-s2,d0, s significa smoke (fumo) e d indica drops (gocce), con valori variabili tra 0 (assente) a 3 (elevato).  

 

Uni-En-13501-1

 

UNI EN 13501-1 Euroclassi di reazione al fuoco

Una esatta comparazione tra i due metodi di classificazione non è certamente possibile in virtù dei criteri di valutazione molto diversi tra loro, ma fortunatamente in termini formali viene in nostro aiuto il Decreto Ministeriale del 15/03/2005 che porta chiarezza in merito, includendo nel suo testo una tabella comparativa tra Classi italiane ed Euroclassi europee ed operando anche una importante distinzione tra le modalità di posa a parete e a soffitto.

 

D.M.-15-03-2005-Reazione-al-fuoco-comparazione-classe-italiana-ed-euroclasse-europea

 

D.M. 15 Marzo 2005 – Tabelle 2 e 3 - Comparazione Classe italiana ed Euroclasse

 

Relativamente ai requisiti richiesti per l’installazione dei materiali denominati isolanti nei vari contesti di installazione, il medesimo Decreto 15/03/2005 agli Articoli 6 e 7 definisce i requisiti minimi di reazione al fuoco per questa gamma di prodotti, operando una sola distinzione tra l’installazione lungo le vie di esodo ed altri ambienti (continua a permanere la sola denominazione “isolanti” e a mancare il termine “assorbenti”, ma nella prassi i 2 materiali sono ritenuti equiparabili).

 

D.M.-15-03-2005-Requisiti-vie-di-esodo

 

D.M. 15 Marzo 2005 – Art.6

 

D.M.-15-03-2005-Requisiti-altri-ambienti

 

D.M. 15 Marzo 2005 – Art.7 (Vedere le classi indicate alla riga I delle sopra riportate Tabelle 2 e 3)

Ai fini della installazione dei pannelli fonoassorbenti oggetto del presente testo, risultano pertanto conformi per l’installazione tutti i materiali delle Classi 0 ed 1 previste dal D.M. 26 giugno 1984 ed in relazione alla UNI EN 13501-1 i materiali classificati come “materiali incombustibili”, ad alcune classi dei “materiali combustibili non infiammabili o difficilmente infiammabili”, secondo i criteri riepilogati nelle precedenti Tabelle 2 e 3 del D.M. 15 Marzo 2005.

 

Approfondimenti
Nel valutare i contenuti precedentemente riportati, emerge con chiarezza come alcune terminologie ampiamente utilizzate in ambito commerciale (e non solo in relazione ai materiali fonoassorbenti), quali ad esempio gli aggettivi “ignifugo”, “ininfiammabile” ed “autoestinguente”, non corrispondano sostanzialmente ad alcun contenuto tecnico o formale e possono pertanto avere una sola valenza commerciale e descrittiva dei prodotto, mentre per valutare la reale conformità di un prodotto in relazione a specifici usi, bisogna invece riferirsi ad altri termini più corretti quali “combustibile” ed “incombustibile”, coerenti con un preciso inquadramento di legge.
Per riportare un caso pratico possiamo ad esempio riferirci agli espansi poliuretanici, molto comuni ed utilizzati nella loro versione piramidale, che salvo rare versioni per usi industriali, prevedono di norma una versione commerciali che risponde ad una generica classe autoestinguente, nei casi migliorativi associata alla certificazione americana UL-94, indicativamente corrispondente ad una Euroclasse di Reazione al Fuoco (E) oppure (F) e pertanto non in linea con le prescrizioni per gli ambiti pubblici e lavorativi, ricordando anche che nelle euroclassi EN 13501-1, i materiali classificati come (F) corrispondono alla descrizione “materiali facilmente infiammabili”.
Per i pannelli fonoassorbenti è talvolta anche possibile ritrovare nelle schede tecniche la classificazione 1IM e ciò accade di consueto per i prodotti provenienti dal comparto arredamenti, in cui tale metodologia è utilizzata per definire la reazione al fuoco dei prodotti imbottiti, quali ad esempio i divani, i materassi e le sedie rivestite.
Il conseguimento della Classe 1IM, con prove da eseguirsi secondo normativa UNI 9175 presenta ai fini produttivi alcuni indubbi vantaggi legati alle più blande procedure di prova alla fiamma a cui sono sottoposti i provini. Una conferma di ciò è data dal fatto che anche i pannelli realizzati con il coibente interno in poliuretano (vedasi sopra) risultano conformi in tali prove.
Si deve però evidenziare che ad oggi nessuna normativa nell’ambito delle nostre conoscenze prevede l’equiparazione dei pannelli fonoassorbenti con i componenti imbottiti di arredo e che inoltre tale classificazione non ha alcun valore formale rispetto agli standard europei.